Art. 20.
(Nuovi ruoli).

      1. Al fine di valorizzare le competenze acquisite all'estero dal personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce nuovi profili professionali, in cui inquadrare i docenti che, rientrati in territorio metropolitano dopo un servizio effettivo di almeno un mandato completo, fanno richiesta di appartenere ai nuovi ruoli.